Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione
Uff. V
Circolare Ministeriale 16 maggio 2003, n. 49
Prot. n. 663
Oggetto: Conferimento e
mutamento incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2003/2004
Come è noto il primo C.C.N.L. dell'area V della
dirigenza scolastica, sottoscritto il 1°.3.2002 e pubblicato nella G.U. - Serie
generale - n. 100 del 20.12.2002, concerne il periodo 1.9.2000-31.12.2001.
In relazione all'applicazione del suddetto
contratto collettivo pervengono da parte di alcuni Uffici scolastici regionali
richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere a mutamenti di
incarico, nonchè alla mobilità professionale del personale dirigenziale che ha
sottoscritto nell'a.s. 2002/2003 contratti pluriennali.
Al riguardo, si ritiene opportuno specificare
quanto segue.
L' appena menzionato C.C.N.L., all'art. 2, comma 2,
prevede che, dopo la scadenza del contratto, in caso di disdetta del medesimo,
le disposizioni contrattuali rimangano in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo. In virtù di detto comma, pertanto, fino
alla firma del prossimo contratto collettivo nazionale, continuano a vigere le
attuali disposizioni che regolano i vari istituti contrattuali (C.C.N.L. del
1.3.2002 - C.I.N. del 23.9.2002 e contratti integrativi regionali).
Gli articoli 23, 24 e 25 del C.C.N.L. e gli
articoli 11,12, 13 e 14 del C.I.N., dettano puntuali disposizioni in ordine
all'affidamento e al mutamento dell'incarico dirigenziale, alla revoca, alla
mobilità professionale e all'ordine e tempi delle operazioni.
L'art. 24, comma 2, del C.C.N.L., prevede la
possibilità che, a richiesta del dirigente scolastico che abbia superato il
periodo di prova, possa essere disposto il mutamento dell'incarico anche in
pendenza di contratto individuale per sede e/o istituzione scolastica diverse
da quella di servizio.
Lo stesso comma, poi, precisa che il mutamento
d'incarico può avvenire comunque ed esclusivamente sulla base di criteri
coerenti con quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art.
23, comma 1 del contratto medesimo; criteri da applicare con accorta
flessibilità, in considerazione sia del rilevante numero di sedi disponibili
per il prossimo anno scolastico, sia in relazione alla circostanza che per
l'anno scolastico 2002/2003 è risultato preminente il criterio della conferma
sulla sede di ex titolarità.
Detta fattispecie è stata, come è noto,
ulteriormente disciplinata con l'art. 13 del C.I.N. che, ai sensi dell'art. 24,
comma 5, del C.C.N.L., indica i casi eccezionali in cui è possibile il
mutamento d'incarico.
Ciò premesso, è utile ricordare che con la legge
15.7.2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale
e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato,
sono state apportate significative innovazioni al d.lgs. 30.3.2001, n. 165 in
tema di incarichi dirigenziali.
Fatta salva la validità dei contratti individuali
già stipulati nell'a.s. 2002/2003 si reputa opportuno richiamare l'attenzione
sulle regole che disciplinano il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali.
Nel rinnovato sistema normativo l'atto di
conferimento dell'incarico, ferma restando la natura del rapporto di lavoro
disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e dal contratto collettivo,
assume connotazione provvedimentale, ponendosi pertanto come determinazione
conclusiva di un apposito procedimento amministrativo che comporta, perciò, la
piena applicazione delle regole partecipative di cui alla legge 8 agosto 1990,
n. 241, artt. 7 e seguenti.
Per il conferimento degli incarichi, dopo il
novellato art. 19 del d.lgs. 165, vanno pertanto considerati oltre alla natura
e alle caratteristiche dei compiti assegnati, alle attitudini e alle capacità
professionali del singolo dirigente, i risultati precedentemente conseguiti
dall'interessato in relazione agli obiettivi fissati.
Con il provvedimento d'incarico vanno definiti
l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con
riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di
vertice nei propri atti d'indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengono nel corso del rapporto.
La durata dell'incarico non può eccedere il termine
di cinque anni.
Al provvedimento di conferimento d'incarico accede
un contratto individuale che definisce il corrispondente trattamento economico
nel rispetto dei principi fissati dall'art. 24 del più volte menzionato d.lgs.
n. 165/2001.
Per quanto concerne la mobilità professionale, si
richiama l'attenzione sull'art. 15, comma 1, del C.I.N. che dispone che, in via
transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino alla sottoscrizione del
prossimo contratto collettivo, i responsabili degli Uffici scolastici regionali
possano conferire un nuovo incarico dirigenziale ai dirigenti scolastici che
presentano domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di
appartenenza.
La mobilità professionale può essere effettuata
fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.
Al riguardo, si precisa che in base
all'orientamento giurisprudenziale il posto di ruolo può reputarsi vacante e,
quindi, disponibile, fino a quando non sia stato messo a concorso.
Conseguentemente, le SS.LL. non dovranno
considerare vacanti per la mobilità professionale il numero dei posti messi a
concorso con il D.D.G. del 17.12.2002.
Relativamente, infine, agli incarichi ai dirigenti
scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento
fuori ruolo, comando, utilizzazione o altre particolari posizioni di stato, si
ricorda che gli interessati, ai sensi dell'art. 14 del C.I.N., devono, ai fini
dell'assegnazione degli incarichi, presentare domanda al competente Ufficio
scolastico regionale in tempo utile, tenendo presente che tutti gli incarichi
dirigenziali, compresi quindi gli incarichi di presidenza, devono concludersi
entro il 15 luglio p.v.
Si confida sul puntuale svolgimento delle
operazioni sopra richiamate e si ringrazia per la consueta fattiva
collaborazione.
IL
CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo